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Relazione – Dragone – Briglie a pettine, la rincorsa alle competenze

Relazione – Dragone – Briglie a pettine, la rincorsa alle competenze –

I beni del demanio idrico (giusto l’ artt. 822 cod. civ., rientrano tra i beni del demanio idrico i fiumi e i torrenti, i laghi, le sorgenti, i ghiacciai, i rivi, i fossati e i colatoi, le acque sotterranee, i laghi artificiali, gli acquedotti e i canali appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni. Sono, altresì, da considerarsi appartenenti al demanio idrico i porti e gli approdi destinati alla navigazione interna, oltre le pertinenze idrauliche demaniali e le opere idrauliche. Nella dottrina giuridica si rinvengono le definizioni consolidate di ciascun tipo.), vengono, secondo un certo criterio, classificati tra quelli facenti parte del cosiddetto demanio naturale, essendo per la loro struttura e composizione assoggettati alla pubblica destinazione; tuttavia, anche per essi è da rilevare che la loro naturale attitudine a soddisfare interessi pubblici necessita di opere, onde essere adeguatamente conservata e integrata.

Il R. D. 25 luglio 1094, n. 523, che approva il T.U. sulle opere idrauliche (modificato con la legge 13 luglio 1911, n. 774, con il D. Lgt. 19 novembre 1921, n. 1688,con la L.31 gennaio 1953, n. 68, e con il D.P. 30 giugno 1955, n. 1534), disciplina la materia delle opere idrauliche, in precedenza regolata dalla normativa generale sui lavori pubblici del 1865.

Le norme contenute nel T.U. del 1904, tuttavia, si limitano a disciplinare le opere di sistemazione e di difesa, e cioè quelle “… rivolte a rendere più regolare il corso delle acque e a difendere i terreni e i luoghi abitati dalle inondazioni e dagli impaludamenti (opere di rettificazione, di nuovi inalveamenti, sponde artificiali, argini maestri, e in golena, ecc.) …”.

Queste norme classificano, dunque, le opere idrauliche in varie categorie, per ciascuna delle quali determinano i soggetti tenuti alla esecuzione ed alla manutenzione, nonché i criteri di ripartizione dei relativi oneri finanziari; fissano la competenza degli organi statali in materia, la natura dell’approvazione dei progetti quale dichiarazione di pubblica utilità, le modalità di determinazione dell’ammontare dei fondi da stanziarsi in bilancio e le forme dell’autorizzazione della esecuzione delle opere, facendo salve le convenzioni e le consuetudini vigenti per tutto quanto non riguarda le spese a carico dello Stato e della provincia; disciplinano la costituzione, l’organizzazione ed il funzionamento dei consorzi tra proprietari e possessori dei beni immobili di qualunque specie che risentano un utile, diretto o indiretto, presente o futuro, dalle opere idrauliche; dettano disposizioni speciali per le opere delle varie categorie, per gli argini, per gli scoli artificiali, per la navigazione ed il trasporto dei legnami a galla, per l’autotutela e la polizia delle acque pubbliche.

Nella terza categoria sono comprese le opere relative ai fiumi e ai corsi minori, quando siano dirette a difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni demaniali dello Stato, delle Province e dei Comuni, o a migliorare il regime di un corso d’acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria, o a impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaia o di altro materiale di alluvione, che possano arrecare rilevante danno al territorio o all’abitato di uno o più comuni, o, producendo impaludamenti, possano recar danno all’igiene od all’agricoltura. La classificazione di opere nella terza categoria deve avvenire per atto della p. A., e sulla domanda o proposta di classificazione devono essere sentiti i consigli dei Comuni e delle Province interessate, i quali dovranno emettere il loro parere, entro due mesi dalla richiesta, scaduti i quali si intende che i Comuni e le Province siano favorevoli senza riserve alla richiesta classificazione.

Nei territori classificati montani la esecuzione delle opere è a totale carico dello Stato come disciplinato dall’art. 39 Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (in Gazz. Uff., 17 maggio, n. 117). – Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani-. “ … Le opere di sistemazione dei bacini montani sono eseguite a cura e spese dello Stato. Tali opere si distinguono in due categorie: – 1° opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere costruttive immediatamente connesse; – 2° altre opere idrauliche eventualmente occorrenti. Le prime sono di competenza del Ministero dell’economia nazionale, che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l’opera del corpo Reale delle foreste; le seconde sono di competenza del Ministero dei lavori pubblici, che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l’opera del corpo Reale del Genio civile[1].

L’ art. 2 comma 2 lettera eD.P.R. n. 8 del 15 gennaio 1972, “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici.” ha decretato che “Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario. Il trasferimento predetto riguarda le funzioni amministrative concernenti: …” “… e) le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate; …”.

In seguito, con il D.P.R. del 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382., anche le opere idrauliche di terza categoria sono passate in capo alle regioni; difatti l’art. 89 rubricato – Opere idraulicherecita: “ … Entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni. Con decorrenza dal 1 gennaio 1978 le opere idrauliche di terza categoria sono attribuite alle regioni.;.

In tal senso sono utili due sentenze da parte del Tribunale delle acque presso la Corte di Appello di Napoli che decretano l’esclusiva legittimazione passiva della Regione per non essere state concretamente trasferite alla Provincia le competenze in materia di gestione del demanio idrico, che continua ad essere gestito dall’Ufficio del Genio Civile della Regione:

  • La sentenza nella causa civile n. 68/04 R. G., avente ad oggetto: Risarcimento di danni, passata in decisione all’udienza collegiale del 17.12.07 in cui si evince che “… sussiste la legittimazione passiva della Regione Campania, mentre va esclusa quella del Consorzio di bonifica dellAgro Nocerino Sarnese … non vale ad esimere dalla responsabilità ex art. 2051 cc la Regione Campania, che non ha eseguito i necessari interventi idraulici e di manutenzione. ….”
  • La sentenza n. 157/10 del 18.11.2010 S.A.S. Agroverde c/o Regione Campania, si evince che: “… l’esclusiva legittimazione passiva della Regione per non essere state concretamente trasferite alla Provincia le competenze in materia di gestione del demanio idrico, che continua ad essere gestito dall’Ufficio del Genio Civile della Regione…”

In seguito è stato emanato il D.P.R. 14 aprile 1993 – Criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica – che detta:

  • All’ art. 1 – Finalità e caratteristiche degli interventi di manutenzione idraulica e forestale
  1. Gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legge 10 marzo 1993, n. 57, sono finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per i centri abitati e per le infrastrutture, in conseguenza di eventi critici di deflusso, derivanti da carenze dello stato manutentori degli alvei e delle opere idrauliche, nonché alla creazione di posti di lavoro per i disoccupati.

2. Gli interventi devono avere, altresì, finalità di manutenzione e caratteristiche tali da non comportare alterazioni sostanziali dello stato dei luoghi. Devono porsi come obiettivo il mantenimento ed il ripristino del buon regime idraulico delle acque, il recupero della funzionalità delle opere idrauliche e la conservazione dell’alveo del corso d’acqua, riducendo, per quanto possibile, l’uso dei mezzi meccanici.

  • all’art. 3 – rubricato – Attuazione degli interventi -: “… Nei bacini di rilievo nazionale all’attuazione degli interventi provvedono lo Stato, le regioni e le province autonome, secondo il vigente assetto delle competenze in materia idraulica. 2. Nei tratti d’alveo non classificati resta ferma la competenza già attribuita alle regioni e alle province autonome. 3. Nei bacini di rilievo interregionale e regionale, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, alla realizzazione degli interventi provvedono le regioni e le province autonome, secondo le rispettive competenze territoriali. 4. Per la esecuzione dei lavori, le regioni e le province autonome possono avvalersi dei soggetti indicati dall’art. 11, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183 ….

Con Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 – si sancisce all’art. 89 “… Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell’articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative: a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura …”.

La Provincia, in base alla normativa in vigore, esercita le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale nei seguenti settori direttamente o indirettamente riguardanti il governo delle risorse idriche superficiali e sotterranee.

I comuni hanno compiti strettamente collegati all’estensione del loro territorio e pertanto possono in base alla normativa vigente intervenire su materie che hanno direttamente influenza sulla gestione risorse idriche attraverso l’emanazione di provvedimenti di urgenza, provvedimenti inibitori, provvedimenti sanzionatori. [1]

E’ bene ricordare che la briglia in questione è stata realizzata, in somma urgenza, dal Genio Civile di Salerno e che già in passato sono stati effettuati interventi di manutenzione/pulizia delle barriere frangi-colata e delle briglie a pettine realizzate nella fase di prima emergenza sul Torrente Dragone e valloni affluenti da parte del settore genio civile di Salerno: vedasi ordinanza n. 5/3914/2010 del 31.10.2011Rimodulazione del Primo Piano stralcio degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità, di cui alla Tabella B dell’Ordinanza Commissariale n.3/3914/2010 del 21 luglio 2011 – e ordinanza n. 6/3914/2010 del 10.09.2012Ulteriore rimodulazione del Primo Piano stralcio degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità, di cui alla Tabella B rimodulata dell’Ordinanza commissariale n. 5/3194/2010 del 31 ottobre 2011 – Approvazione delSecondo Piano stralcio degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità”, a valere sugli interventi di cui alla Tabella A.1Comune di Atranidell’Ordinanza commissariale n. 3/3194/2010 del 21 luglio 2011. In tal senso è anche utile ricordare che con l’ Ocdpc n. 38 del 16 gennaio 2013 – Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative per il definitivo superamento dellemergenza per gli eccezionali eventi atmosferici nei comuni di Atrani e Scala (SA)si stabilisce che :

  • 1 c. 1: “… La Regione Campania è individuata quale Amministrazione competente in via ordinaria a coordinare le attività, conseguenti all’evento di che trattasi, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3914 del 22 dicembre 2011 e successive modificazioni, che si rendono necessari successivamente alla scadenza dello stato di emergenza….”;

Art. 1 c. 2: “… L’Assessore ai lavori pubblici, difesa suolo e protezione civile della Regione Campania, è individuato quale soggetto responsabile ad autorizzare a porre in essere tutte le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna. In particolare, provvede alla ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate alla Regione Campania o agli altri Enti locali competenti, nonché a trasferire agli stessi tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale, compresi i beni ed i materiali acquistati per lo svolgimento delle relative attività;

  • 1 c. 3: “ … Al fine di consentire l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, l’Assessore ai lavori pubblici, difesa suolo e protezione civile provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 1 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5466 aperta ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3914/2010 e successive modifiche ed integrazioni, che viene intestata al Dirigente dell’Area generale di coordinamento lavori pubblici della Regione Campania per cinquanta mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana relazionando al Dipartimento con cadenza semestrale.

Ad oggi, sembra, che non ci siano stati trasferimenti agli Enti locali delle briglie in questione e/o classificazioni delle stesse.

Singolare poi è quanto scritto dal periodico “Geologia dell’ambiente” – periodico trimestrale della SIGEA – Società Italiana di Geologia Ambientale – supplemento n. 4/2011 pag. 17 in cui si evidenzia: “… Non bisogna ispirarsi alle dieci briglie realizzate lungo il bacino del torrente Dragone ad Atrani dopo l’evento del 9 settembre 2010 che si sono rivelate insufficienti e mal dimensionate anche per un evento piovoso “normale” verificatosi il 20 ottobre 2011 (per di più non sono state realizzate le piste per procedere alla periodica rimozione dei detriti di diverse briglie): due briglie selettive sono state messe fuori uso mentre due briglie a pettine hanno trattenuto alcune centinaia di mc di detriti e alberi (Fig.25)…”.

Molto rilevante poi è l’aspetto che riguarda il contenuto del materiale che rimane “incagliato” tra le briglie.

In via normale, le briglie hanno lo scopo di trattenere sabbia, ghiaia, materiale grossolano naturale, rami, vegetazione: tutti prodotti naturali e non speciali che possono essere facilmente recuperati e trasportati, in quanto tali, alla foce del fiume.

Ma il materiale trattenuto dalle briglie non è solo quello naturale formato da pietre, ghiaia, rami, vegetazione, ecc., ma anche altro di svariato genere (vedi articolo apparso sul sito http://amalfinotizie.it/atrani-briglie-pontone-materiale-pulizia/ -Atrani: mancata pulizia briglie Pontone, comune vuole chiarezza su competenze. Stupisce silenzio degli attivisti: “… L’ultima volta che quello scempio è stato documentato fotograficamente, insieme a fango, materiali di risulta, bottiglie c’era persino un casco da motociclista. Una massa ingombrante che ormai ha pareggiato il livello delle sponde laterali di quella parte del corso d’acqua ubicata al fianco della strada rotabile che porta a Pontone. …”.

Ciò lascia pensare che il materiale prelevato dalle briglie forse deve sottostare alle norme dettate dal D. Lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientalesia per il suo recupero che per lo smaltimento. In via normale materiali di risulta, caschi, bottiglie, ecc. non dovrebbero essere presenti tra le briglie in quanto creano ostacolo al regolare deflusso delle acque.

Il D. Lgs. 152/2006 all’art. 192 rubricato – divieto di abbandono – recita: “… L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni. …”. Sempre il citato D. Lgs. 152/2006 all’art. 255 comma 1 e 3 decreta la sanzione per i casi di abbandono dei rifiuti: “ … Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. 3. Chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco, di cui all’articolo 192, comma 3, o non adempie all’obbligo di cui all’articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all’articolo 192, comma 3, ovvero all’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 187, comma 3….”.

Quindi detto quanto sopra e tenuto conto che i comuni hanno compiti strettamente collegati all’estensione del loro territorio e pertanto possono in base alla normativa vigente intervenire attraverso l’emanazione di provvedimenti di urgenza, provvedimenti inibitori, provvedimenti sanzionatori, è praticamente impossibile che il sindaco di un Comune possa intervenire su un territorio fuori dai propri confini e quindi di competenza di altri sindaci: esempio il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene svolto nell’ambito del territorio comunale di competenza e in caso di emanazione di ordinanze per le violazioni delle norme del D. Lgs. 152/2006, provvede il Sindaco competente per territorio.

L’ordinanza è lo strumento con il quale il Sindaco, nella sua funzione di capo dell’amministrazione locale e di ufficiale di Governo, fa sorgere, in capo a uno o più soggetti, un determinato obbligo di fare o di non fare, pena l’applicazione delle sanzioni in essa stessa previste, talvolta anche di natura penale.

Tale potestà ordinatoria si manifesta, pertanto, non solo con l’imposizione ai destinatari di determinati comportamenti di comando o di divieto, ma anche con l’adozione di particolari misure che impongono obblighi non espressamente previsti dall’ordinamento e che trovano il loro fondamento di legittimità nei presupposti di necessità e di urgenza.

Tra le ordinanze previste e disciplinate nel nostro sistema giuridico è possibile, dunque, operare una distinzione in tre sottocategorie:

  • ordinanze normali: vengono adottate dal Sindaco nell’esercizio di funzioni attribuitegli dalla legge; l’obbligo di carattere generale fissato da un provvedimento normativo è applicabile al caso concreto: in questi casi vi è una perfetta corrispondenza tra la potestà ordinatoria e il principio di legalità;
  • ordinanze di urgenza: hanno un contenuto predeterminato e, come le precedenti, sono in linea con il principio di legalità; l’organo amministrativo è difatti chiamato a provvedere in via d’urgenza in occasione di alcuni precisi eventi già preventivamente individuati dal legislatore (come esempio in caso di calamità naturali, epidemie e frane []);
  • ordinanze contingibili ed urgenti: a differenza degli altri provvedimenti esaminati non hanno un contenuto predeterminato dal legislatore; hanno in comune con le precedenti il presupposto dell’urgenza ma il tipo di azione da realizzare è discrezionalmente determinata dall’autorità pubblica.

Inoltre è da far presente che al fine di evitare che tutto quel materiale vada ad inficiare la funzione delle briglie è utile che le amministrazioni dei comuni ove ricade l’asse torrentizio del fiume dragone, nel tratto che va da monte fino alle briglie, facciano rispettare il “Regolamento di polizia rurale” (e se regolamento non c’è dovrebbe essere approvato dai rispettivi consigli comunali) , applicando le relative sanzioni per i soggetti che contravvengono al regolamento che ha tra l’altro, lo scopo di:

  • definire le modalità di conservazione e ripristino delle condizioni di stabilità delle “ripe” e “scarpate”, preferendo ove possibile le tecniche dell’ingegneria naturalistica, e, in ogni caso, le tipologie di intervento sostenibili dal punto di vista paesaggistico e ambientale;
  • garantire la complementarietà delle azioni e quindi lo sviluppo di opportune sinergie fra l’azione svolta dai diversi soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi utili alla prevenzione dei fenomeni di dissesto;
  • la salvaguardia dell’ambiente naturale nonché la vigilanza sulla gestione e manutenzione di fossi, scoli, rii ed altre opere per il deflusso delle acque.

Le briglie ricadono anche in territorio di competenza della Comunità Montana Monti Lattari ed è bene ricordare che le Comunità Montane sono anch’esse titolari di alcune funzioni in materia di risorsa idrica. L’art. 28 del T.U. degli Enti locali (d. lgs. 267/2000) stabilisce che queste individuano nell’ambito del Piano di sviluppo socio–economico gli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico–forestale e l’uso delle risorse idriche. In particolare in materia di risorsa idrica esercitano le seguenti funzioni secondo le disposizioni regionali contenute nelle seguenti disposizioni regionali. Nello specifico redigono piani pluriennali di sviluppo economico e sociale improntati alla salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente con finalità tra l’altro di riassetto idrogeologico, sistemazione idraulico – forestale, risorse idriche;[1]

A livello locale (territorio a monte delle briglie a pettineTratto che va dalla sorgente del fiume alle briglie a pettine):

  • Sono mai state fatte ordinanze sindacali (nei comuni dove ricadono territorialmente le briglie) che hanno direttamente influenza sulla gestione risorse idriche attraverso l’emanazione di provvedimenti di urgenza, provvedimenti inibitori, provvedimenti sanzionatori?
  • Sono mai state fatte ordinanze sindacali (nei comuni dove ricadono territorialmente le briglie) secondo il D. Lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale – considerato che a volte ci sono anche materiali di risulta, caschi, bottiglie, ecc?;
  • Esistono dei regolamenti di polizia rurale nei comuni a monte di Atrani?. Se esistono, vengono fatti rispettare attraverso controlli degli agenti di polizia locale e/o comunità montana? Sono mai state elevate in tal senso sanzioni oppure emanate ordinanze sindacali volte a salvaguardare fenomeni di dissesto?
  • La Comunità Montana territorialmente competente è mai intervenuta secondo l’art. 28 del TUEL?;


[1]Collana – acqua bene comune dell’umanità – acqua e beni pubblici – demanio idrico – opere di bonifica ed irrigazione – la rincorsa delle competenze fra Europa, Stato, Regioni, Province e Comuni ma per il cittadino che cosa cambia? ma per il cittadino che cosa cambia? (cui prodest?) – 1^ parte la storia delle competenze – novembre 2005 – dott. ing. Antonio Iorio – pag. 31;

[2]Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia – PIANO DI GESTIONE ACQUE (Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, D. L.vo. 152/06, L. 13/09, DL 194/09) RELAZIONE SPECIFICAAllegato 1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ED AUTORITA’COMPETENTI – pag. 51.

[3]Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia – PIANO DI GESTIONE ACQUE (Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, D. L.vo. 152/06, L. 13/09, DL 194/09) RELAZIONE SPECIFICAAllegato 1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ED AUTORITA’COMPETENTI pag. 53.

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